S TATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Art.1 - E' stata costituita l'Associazione che ha scelto di chiamarsi "LA TAVOLA ROTONDA" e ha individuato, quale proprio motto una frase tratta dalle opere di F.Bacone:

Ipsa scientia potestas est”,

scegliendo in S. Agostino il Santo patrono.

Art.2 - Essa ha la propria sede presso la residenza del Presidente pro-tempore, di anno in anno sociale designato, è dotata di un Sito web (www. latavolarotonda. org) istituito allo scopo di acquisire quanta maggiore visibilità possibile sia nei riguardi del mondo esterno in generale, sia nei confronti della società civile con interessi collegabili.

Art.3 - L'associazione è costituita a tempo indeterminato, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di :

·     individuare, studiare ed elaborare proposte per un miglioramento dell'assetto economico, sociale e culturale della comunità territoriale locale, operando nell'assoluto rispetto delle  tradizioni di civiltà e d'unità nazionale, nella coerenza con i valori di libertà della persona e di solidarietà generale;

·     offrire liberamente, i contributi predetti alle comunità, ai circoli, alle associazioni ed a chiunque dia garanzia di volerne fare un uso corretto e rispettoso dei principi generali acquisiti; promuovere iniziative sociali d'intervento volte a soddisfare, almeno in parte, le esigenze principali dei più deboli e bisognosi, e che non offendano in alcun modo la dignità dei soggetti;

·     esaltare il valore della Famiglia, quale nucleo fondante dello Stato e della società nel suo insieme per uno sviluppo equilibrato ed armonico quanto più diffuso possibile;

·     riscoprire i grandi valori fra i quali quello della solidarietà che, quindi, avrà risalto principalmente in ambito associativo.

Con questi fini, l'associazione intende impegnarsi nell'organizzazione di seminari, incontri, dibattiti e qualunque altra iniziativa tendente al perseguimento dei propri obbiettivi.

A ciò consegue la promozione di scambi a livello culturale con altre associazioni od enti aventi oggetti analoghi ai propri, stabilendo con gli stessi tutti quei rapporti che siano ritenuti opportuni e convenienti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ai propri aderenti l’associazione richiede una linea di condotta basata sulla onestà personale concreta e spirituale, sulla lealtà reciproca e sul rispetto dell’individuo e dei beni comuni.

 

PATRIMONIO

Art.4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

o    quote associative corrisposte da parte degli associati, l'ammontare delle quali, con relative modalità e scadenze, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;

o    eventuali donazioni, erogazioni o lasciti pervenuti a titolo di liberalità;

o    contributi elargiti da parte d'Enti pubblici o privati;

o    da ogni altra somma che, a qualunque titolo, sia versata all'Associazione, nel rispetto delle disposizioni sui finanziamenti riferibili ad analoghi sodalizi;

o    beni mobili o immobili acquistati  con l'impegno delle entità patrimoniali di cui ai precedenti commi.

SOCI

Art.5 - L'Associazione si sviluppa con la partecipazione dei Soci entrati nel sodalizio a titolo di :

a)         soci fondatori;

b)         soci ordinari;

c)         soci onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno dato impulso all'associazione stessa e sono elencati nell'allegato Atto Costitutivo quale base del presente Statuto.

I Soci ordinari sono tutti coloro che condividendo ed accettando le finalità, ed i contenuti dello statuto, presentano domanda d'iscrizione all'Associazione ottenendo il parere favorevole del Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Possono essere associate le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta, posto che possiedano affinità ideali, culturali e programmatiche collegabili a quelle dell'associazione.

I Soci onorari sono coloro che hanno ricevuto  benemerenze particolari sotto i più molteplici aspetti ed in ogni ambito della civiltà, nei confronti dei quali l'Assemblea dell'Associazione, a maggioranza  dei suoi componenti, potrebbe conferire il riconoscimento.

Gli associati ad honorem non presenti ad assemblee, né di persona né per delega, le assenze dei quali sono agevolmente riconducibili a motivi dovuti all’impegno delle loro prestigiose condizioni professionali, modificano il numero degli associati aventi diritto di partecipazione alle adunanze con il preciso scopo di controllare più agevolmente il quorum necessario al raggiungimento del numero legale per la validità d’assemblea.

Art.6 - Tutti coloro che vengono accolti nel sodalizio sono tenuti a versare la loro prima quota di iscrizione secondo quanto stabilito dal precedente art.4 comma 1.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

 

Art.7 - La qualifica di associato termina :

a)  per atto volontario di recesso;  l'associato è tenuto a darne comunicazione, pur senza indicazione dei motivi riguardanti la decisione assunta, informando per iscritto il Consiglio Direttivo che provvederà tempestivamente a farlo cancellare, a cura del  Segretario, dall'elenco del sodalizio.

b)  per provvedimento di esclusione; il Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria, con il solo argomento all'ordine del giorno, convocherà il Collegio dei Probiviri(art.8 lettera D) e art.22) al quale verranno esposti e documentati gli elementi con i quali si renderà inderogabile il provvedimento di esclusione dell'associato incorso in gravi violazioni dello statuto e/o che abbia commesso atti, azioni o tenuto comportamenti riprovati dal comune sentire o/e sanzionati sia penalmente che civilmente con sentenza definitiva.

In casi di particolare gravità ed in attesa di detta sentenza definitiva si potrà dare luogo a provvedimento sospensivo di carattere temporaneo a carico dell'associato in questione.

Il provvedimento di esclusione viene sancito dal Collegio dei Probiviri con voto all'unanimità o a maggioranza, in modo palese, così che il Consiglio Direttivo possa prendere contestualmente atto e deliberare l'esclusione dell'associato colpito dalla sanzione che, in tal modo, diviene irrevocabile.

Tuttavia, con lo scopo di salvaguardare il principio generale della presunzione d’innocenza e prima di dare corso al disposto indicato dalla presente lettera b) e commi sin qui precedenti, il Consiglio Direttivo dovrà contenersi secondo quanto di seguito specificato.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri  o componente del Consiglio Direttivo con incarico affidato per il caso concreto, si attiverà per promuovere un incontro con l'associato passibile della sanzione in ipotesi.

Nell’occasione dovranno essere richiesti all’associato, disponibile all’incontro, i chiarimenti ritenuti opportuni dall’interlocutore al fine di ottenere ogni elemento necessario alla valutazione delle circostanze per le quali potrebbe diventare insussistente    la sanzione della esclusione.

Ne consegue che il Consiglio Direttivo, al fine di sgombrare l’ambito interno al sodalizio da voci false o notizie risultate irrilevanti o/e prive di fondamento, dovrà essere convocato  per prendere atto di quanto verrà riferito a norma dei due commi precedenti, verbalizzandone l’esito favorevole all’associato.

Di converso, l’ammissione di colpa, che l’associato pronunciasse nel corso del colloquio, provocherà l’obbligo di convocazione del Consiglio Direttivo per il recepimento della dichiarazione di colpevolezza ed il conseguente provvedimento di esclusione dell’iscritto al sodalizio.

Analogo provvedimento scaturirà nel caso l’iscritto rifiuti di accettare l’incontro suggeritogli.

Qualora, in un secondo momento e con elementi del tutto inequivocabili, risultasse che l’iscritto aveva mentito all’associazione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri prenderanno atto di questo ulteriore comportamento negativo e ne sanzioneranno il fatto con l’esclusione dell’associato vista la normativa vigente in merito.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato con lettera raccomandata firmata dal Presidente dell'Associazione  non oltre sette giorni a far tempo dalla riunione collegiale del Direttivo e dei Probiviri.

La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere sommario processo verbale della decisione presa, che non è assolutamente impugnabile davanti ad alcun foro, arbitro od ordine con facoltà e/o prerogative dirimenti qualunque ne sia la ragione giuridica.

Potranno altresì venire esclusi anche coloro che non provvederanno, entro i termini fissati, al versamento della quota associativa annuale.

Coloro che hanno perso la condizione di associato nei casi contemplati nei commi precedenti, non potranno pretendere la restituzione delle quote versate ne avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANISMI

Art.8- Gli organismi dell'Associazione sono :

a)  l'Assemblea;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)  il Comitato di Presidenza;

d)  il Collegio dei Probiviri;

e)  la Consulta tecnico scientifica.

Nessuna carica associativa come sopra indicata darà diritto a  compensi o retribuzioni; possono essere riconosciuti e liquidati eventuali rimborsi spese, documentate  formalmente e preventivamente approvate dal parte del Consiglio Direttivo.

 

L’ASSEMBLEA

Art.9 - L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti gli associati.

Ognuno di essi ha diritto di presenziare, intervenire e votare, quando richiesto, a condizione che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale.

In caso di voto nessuno potrà essere portatore di oltre due deleghe rilasciate da quegli associati non presenti all'Assemblea per qualunque loro impedimento.

Art.10 - L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Presidenza o/e del Consiglio Direttivo in qualunque circostanza ritenuta necessaria ed almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo circa l'attività svolta dall'associazione nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata secondo quanto stabilito nel comma precedente, qualora ne sia stata fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati o dalla metà del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione di lettera semplice, inviata con dieci giorni di anticipo almeno rispetto alla data stabilita per la riunione, alla residenza di ogni associato.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente del Comitato di Presidenza, dovrà indicare data, luogo ed ora in cui si terrà la riunione, con esplicita elencazione dell'ordine del giorno sul quale voterà l'Assemblea.

Art.11 - L'Assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto consuntivo sia patrimoniale che associativo, sul bilancio preventivo sia economico che programmatico, sugli indirizzi generali concernenti l'attività del sodalizio, sulla elezione del Consiglio Direttivo, su eventuali modifiche all'Atto costitutivo e allo statuto e su ogni altra materia ad esso inerente, nell'ambito delle normative vigenti sull'associazionismo in genere.

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, dovranno essere depositati a cura del Comitato di Presidenza, presso la sede sociale, non meno di sette giorni prima della riunione dell'Assemblea, con lo scopo di consentire ad ogni associato di prendere tempestiva visione, anche per la opportunità di eventuali osservazioni da proporre.

Art.12 - L'Assemblea  è presieduta dal Presidente del Comitato di Presidenza o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza di entrambi presiederà un associato designato dall'Assemblea stessa; svolgerà le proprie funzioni nella veste di Segretario il Segretario del Comitato di Presidenza o, in sua assenza, un associato incaricato dall'Assemblea.

Art.13 - L'Assemblea delibera con voto espresso almeno dalla metà degli intervenuti, anche per delega, secondo il dettato del precedente art.9 comma 3°.

Le Assemblee convocate per deliberare su modifiche del presente statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, sono valide solamente se avverranno alla presenza di almeno la metà più uno degli associati ed ogni delibera potrà essere presa con la maggioranza semplice degli intervenuti, anche a tenore del primo comma di quest'articolo.

Sia in questa fattispecie, sia in qualunque altra venga fatto ricorso ad una decisione per una qualsiasi opzione da prendere a maggioranza  e questa non sia stata raggiunta per una parità di voti espressi, diviene determinante il voto del Presidente del Comitato di Presidenza.

Dello svolgimento di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato di Presidenza e dal Segretario.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14  - L'Associazione, visto l'art.8 lettere B e C, è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da dodici componenti, quattro dei quali con il ruolo di Comitato di Presidenza, tutti eletti con specifici mandati.

Qualora fra gli associati vi sia persona qualificata professionalmente come giornalista od iscritto all’albo dei pubblicisti, entrerà di diritto nel Consiglio Direttivo con il ruolo di addetto stampa, senza che ne muti l’entità fissata nel comma precedente.

Nel caso fra gli aderenti all’Associazione non vi siano iscritti con la qualifica predetta, il Consigliere con incarico di addetto stampa verrà scelto dal Consiglio Direttivo, se del caso, fra uno dei Consiglieri eletti.

In ipotesi che fra gli aderenti al sodalizio vi siano due(o più)associati con la qualifica professionale di cui al precedente comma secondo, il Consiglio Direttivo disporrà con ballottaggio per la nomina dell’addetto stampa.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza durano in carica dal gennaio al dicembre di ogni biennio sociale.

Il rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto stabilito dai seguenti art. 16 e 24, dovrà, di norma, avere luogo entro la seconda decade di gennaio, con una tolleranza massima di due settimane, sempre che per precisi motivi organizzativi detto rinnovo avvenga non oltre la metà del mese di febbraio dei relativi anni solari.

 

Art.15 -  In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri o di perdita da parte di uno di loro dello status di associato, a norma del precedente art.7, si provvederà alla sostituzione con il conferimento della carica al primo non eletto nella precedente consultazione per il rinnovo delle cariche.

 

Art.16 L‘Assemblea del sodalizio procede, ogni dodici mesi,  sull‘indicazione del precedente art.14  e tenendo presente in linea di principio l‘impostazione di compiere un ricambio nelle cariche sociali,alla elezione di un Consiglio Direttivo con i criteri prescritti dal successivo art.24 e dal quale risulterà la composizione di esso.

E’consentito, per motivi di opportunità e/o di adeguatezza, mantenere (sempre per il tramite di elezione formale)  alcune cariche sociali anche per i dodici mesi successivi al primo conferimento, cui potrà fare seguito un ulteriore  (terzo) mandato non più immediatamente rinnovabile.

Al Consiglio Direttivo, attraverso il conferimento dei ruoli con i quali si struttura, è affidato l’espletamento di quanto previsto dal presente statuto e dalla normativa di legge in ambito associazionistico.

 

Art.17 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni tre mesi oppure ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e quando venga richiesta l'applicazione del precedente art.10 comma 2°: la convocazione avrà luogo giusto lo stesso articolo comma 3°riguardante convocazione analoga dell’Assemblea

La riunione sarà valida solamente se interverrà la metà più uno dei Consiglieri, anche rappresentati per delega scritta, conferita ad uno dei presenti, purché nella qualità di avente diritto.

Le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti espressi e con il criterio relativo al precedente art.13 comma 3°; di ogni argomento trattato sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.18 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri e senza limitazioni, per quanto attiene alla migliore amministrazione ordinaria quanto straordinaria dell’associazione, seguendo in linea generale, ma non tassativa, i seguenti punti:

 

COMITATO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE – IL VICEPRESIDENTE

Art.19 – Il Presidente del Comitato di Presidenza, ed in caso di suo impedimento il Vicepresidente, ha la rappresentanza dell’associazione in confronto dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Comitato di Presidenza presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando l’esecuzione delle deliberazioni adottate dai predetti organismi.

Al Presidente del Comitato di Presidenza sono attribuiti poteri per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione ma, nel caso di urgenza, egli può anche compiere atti di straordinaria amministrazione che siano indifferibili, e sempre da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione da indire quanto più tempestivamente possibile a seguito dell’accadimento straordinario.

In caso d’impedimento o di assenza del Presidente o del Vicepresidente del Comitato di Presidenza, le relative attribuzioni saranno esercitate dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

 

IL SEGRETARIO

Art.20 - Il Segretario del Comitato di Presidenza è incaricato di redigere i verbali delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di conservare i registri dei verbali stessi.

Si occupa della corrispondenza in arrivo ed in partenza e, su incarico del Presidente del Comitato di Presidenza, può firmarla.

Tiene aggiornato, in apposito registro, l’elenco degli associati ai quali avrà consegnato la tessera d’iscrizione stampata sullo schema del prototipo contenuto in Internet nel sito dell’associazione.

La consegna della tessera d’iscrizione avverrà in seguito all’accoglimento della domanda di adesione al sodalizio presentata dall’aspirante nei tempi e nei modi stabiliti dal Direttivo.

La modalità consiste nella compilazione di modulo, esistente dall’origine dell’associazione, e lo stampato dovrà pervenire al Direttivo entro il mese di settembre di ogni anno, al fine di consentire la delibera dell’iscrizione di ogni nuovo associato nel sodalizio, così che, almeno due mesi prima della chiusura di ogni anno sociale, siano formalizzate le nuove adesioni.

Assieme alla tessera, di cui al comma terzo di questo articolo, firmata dal Presidente e dal Segretario in carica nell’anno sociale di riferimento per l’ingresso del nuovo iscritto, dovrà tassativamente venire ad esso consegnata copia del presente statuto.

E’ incaricato, in caso di evenienze riguardanti l’attività del sodalizio che siano e/o siano state da porre a conoscenza di chiunque possa essere a ciò interessato per avervi partecipato o per parteciparvi, di curarne la divulgazione in genere, anche attraverso i mass-media, in collaborazione con l’addetto stampa.

 

IL TESORIERE

Art.21- Il Tesoriere ha il compito d’incassare le quote associative, i contributi, i rimborsi, i compensi ed ogni somma spettante all’associazione.   Limitatamente allo sviluppo di tale ruolo, rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi e può rilasciare quietanze.

Cura la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo seguendo, al riguardo, le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato di Presidenza.

Cura la contabilità dell’associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, inerenti l’ambito associazionistico.

Tiene inoltre il registro di cassa, con la dovuta cura, provvedendo di concerto con il Segretario, alla redazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi.

E’ responsabile della gestione di somme appartenenti all’associazione, da lui riscosse ed affidategli.

E’ tenuto a presentare i rendiconti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o dal Presidente del Comitato di Presidenza.

Da ultimo, il Tesoriere può sottoscrivere, in rappresentanza dell’associazione, mandati di pagamento ed assegni il cui importo non ecceda i duecentocinquanta Euro: per importi superiori sarà necessaria la firma del Presidente del Comitato di Presidenza.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.22  - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti dal Direttivo con scrutinio palese a titolo di rilevante fiducia e stima, fra gli associati che siano riconosciuti di preparazione culturale adeguata, di equanimità ed equilibrio nell’approccio all’incarico loro conferito.

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato, in tutto,  od in    parte se del caso,  dal Consiglio Direttivo alla prima riunione seguente al rinnovo delle cariche sociali, di cui ai precedenti artt.14-16 ed al successivo art.24.

Della nomina, quale componente del Collegio, verrà inviata tempestiva comunicazione scritta firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di modo che  i prescelti, dopo aver accettato l’incarico, possano essere attivati o/e convocati a tenore  delle disposizioni contenute nel presente statuto ad essi ascrivibili.

Il Collegio dei Probiviri agisce, quindi, su impulso del Consiglio Direttivo ed in collaborazione con esso per gli effetti della lettera b) di cui al precedente art.7, può essere invitato alle riunioni sia ordinarie che straordinarie del Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere parere consultivo su argomenti con attinenza generica e di massima riguardanti la vita e l’attività dell’associazione.

Al Collegio è demandato l’incarico di “Giunta Elettorale” a norma del seguente articolo 24.

 

LA CONSULTA TECNICO SCIENTIFICA

Art.23 – I Consulenti Tecnico Scientifici sono reperiti dal Consiglio Direttivo tanto fra i componenti dell’Associazione quanto nel contesto della società civile in senso ampio, per lo studio, l’elaborazione, l’individuazione dei migliori suggerimenti nell’ambito degli specifici progetti ed analisi di problematiche sociali, economiche e culturali, genericamente intese, da sottoporre alla disamina dell’organismo committente.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E PER LA SUA  COMPOSIZIONE

Art.24 – Vista la disposizione del precedente art. 16 che stabilisce la norma di massima per eleggere il Consiglio Direttivo si prescrivono i meccanismi attuativi secondo le determinazioni statutarie di seguito indicate.

La convocazione di assemblea per eleggere il consiglio direttivo, avverrà su impulso del Presidente uscente che stabilirà la data per l’incombenza con almeno tre settimane di anticipo, avuto riguardo per le indicazioni emerse soprattutto nell’ultima riunione del Direttivo in chiusura dell’anno sociale, volta in preparazione organizzativa per i futuri adempimenti associativi, sulla scorta delle candidature proposte anche in cooptazione per il rinnovo dell’organismo rappresentativo del sodalizio.

Le tre settimane di anticipo, di cui al comma precedente, si renderanno indispensabili per consentire, in uno con l’avviso di convocazione dell’assemblea, l’invio di modulo idoneo alla dichiarazione di candidatura con il quale ogni associato ha facoltà di proporsi all’elezione del Direttivo e che, per l’efficacia formale, dovrà pervenire compilato in ogni sua parte al comitato di Presidenza non piu’ tardi del decimo giorno precedente la data convenuta, secondo lo strumento piu’ conveniente ad ognuno.

Visto quanto precede, il Presidente uscente predisporrà, con la massima tempestività possibile, per la stesura di una scheda elettorale che, comprendendo le candidature in cooptazione (comma 2) e quelle derivanti dai moduli che i singoli associati avessero restituito, in tal modo formalizzando la proposta di conseguire la nomina nel Direttivo da eleggersi (comma 3) riporti l’elenco delle candidature in ordine alle quattro cariche relative al comitato di presidenza ed agli otto incarichi di consigliere, per ognuna facendo precedere un ordinale allo scopo di favorire l’individuazione delle candidature stesse nonché per facilitare le operazioni di scrutinio da riportare su apposite tabelle ove trascrivere i suffragi attribuiti a ciascun candidato.

Nel giorno dell’elezione il Presidente uscente, coadiuvato dal Segretario, accerterà la validità dell’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 9 comma 2 ed art.13 comma 1, disponendo per l’insediamento della “giunta elettorale” rappresentata dal collegio dei probiviri eventualmente integrata da un associato scelto dal Presidente di detto collegio in assenza di uno dei suoi componenti e con la collaborazione, sotto l’aspetto esecutivo, del segretario del Consiglio direttivo uscente.

Compito preliminare della “giunta elettorale” sarà quello di consegnare la scheda di votazione ad ogni associato presente, anche per delega, con diritto di voto.

Gli elettori potranno esprimere al massimo dodici preferenze complessive, anche nel caso che le candidature siano di numero superiore alla entità collegiale stabilita, procedendo a loro scelta:

a)       per indicazione, apponendo con la penna un segno (barra,croce o quant’altro comprensibile) sul numero d’ordine che, sulla scheda, precede ogni candidato;

b)       per sostituzione, cancellando con un tratto di penna il cognome del candidato nei confronti del quale si nega la preferenza e, sulla stessa riga, scrivendo di proprio pugno un diverso nominativo che l’elettore vedrebbe meglio scelto a quell’incarico;

c)       per esclusione apponendo un tratto di penna tale da evidenziare la cancellazione del nominativo di quel candidato al quale si nega la preferenza;

Ogni preferenza espressa, superiore alle dodici consentite, comporterà la nullità della scheda, mentre la mancanza di qualunque segno su nessuno dei predetti ordinali, significherà voto complessivamente non espresso.

Le preferenze conseguite dai singoli candidati pari o inferiori a tre vanno intesi come voti dispersi.

Trascorso un periodo ragionevole per consentire le scelte di voto da parte degli aventi diritto, il Presidente della “giunta elettorale”, accertato che ognuno abbia consegnato la propria scheda (o le schede se munito di deleghe con i limiti stabiliti dall’art.9 comma 3) dichiarerà chiuse le operazioni elettorali dando inizio al conseguente scrutinio e quindi, osservando le disposizioni contenute nei precedenti commi da cinque a nove, sarà possibile far seguire contestualmente la comunicazione, da parte della “giunta elettorale” stessa, dei risultati dello spoglio e della proclamazione degli eletti al consiglio direttivo, considerando che in caso di parità dei suffragi conseguiti risulterà eletto il piu’ giovane dei candidati giunti al ballottaggio per un determinato incarico.

Qualora l’esito della votazione non abbia consentito il raggiungimento del numero collegiale atto a comporre il consiglio direttivo, sia per insufficienza di candidature presenti nella scheda elettorale, neppure integrate in corso di votazione da parte degli elettori, sia per carenza di voti validi, la consultazione tenutasi dovrà essere considerata inefficace ad ogni effetto senza deroga di sorta, percio’ il Presidente del consiglio direttivo uscito dalla precedente annualità senza subentro di nuova struttura esecutiva e rappresentativa, sarà tenuto ad assumere la funzione di “Commissario ad acta” per un periodo massimo di quattro mesi al termine dei quali, se non vi saranno fatti nuovi (quale ulteriore richiesta di convocazione dell’assemblea, visto l’art.10 comma 2, nell’ipotesi della individuazione di possibili conclusioni consentite) l’attività svolta dovrà concludersi con l’ avvio della procedura di scioglimento del sodalizio, applicate le norme del seguente art.25.

 

SCIOGLIMENTO

Art.25 – L’Associazione viene sciolta con delibera presa dall’Assemblea in forza di una maggioranza (deleghe comprese) pari ad almeno due terzi dei partecipanti al sodalizio.

Con la stessa delibera l’Assemblea nominerà anche due o più associati che svolgeranno, a tenore delle disposizioni vigenti, funzione di liquidatori.

Qualora, terminate le operazioni di liquidazione, si evidenziasse un residuo attivo, questo sarà devoluto, a cura dei liquidatori ed a loro insindacabile giudizio, in favore di Enti, od Associazioni aventi oggetto affine a quello dell’Associazione sciolta.

E’ in ogni caso esclusa qualsiasi forma di ripartizione del residuo attivo fra gli associati.

 

Art.26 – Per quanto non oggetto di espressa regolamentazione, ma non contemplata nel presente statuto o nel regolamento interno del sodalizio, si fa esplicito rinvio alle norme in tema di associazionismo contenute nel Codice Civile o/e in specifiche disposizioni legislative in materia.

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LO STATUTO MODIFICATO PER LA QUINTA VOLTA DALLA STESURA ORIGINALE, OCCUPA NOVE FACCIATE OLTRE AD UNA DECIMA IN PARTE, COMPRESA LA PRESENTE,  SULLE QUALI E’ STATO TRASCRITTO QUESTO TESTO COMPOSTO DA 26 ARTICOLI, COSI’ COME APROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SODALIZIO INDETTA PER L’INCOMBENZA IL 13 DICEMBRE 2008.

 

 

 

 

I sottoscritti, partecipanti all’Associazione culturale “LA TAVOLA ROTONDA” e quali votanti anche per deleghe, hanno approvato la quinta modifica dello statuto (a partire dal documento di fondazione del sodalizio) formalizzata nell’assemblea straordinaria indetta per la circostanza del 13 dicembre 2008.