
S
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI
Art.1 -
E' stata costituita l'Associazione che ha scelto di chiamarsi "LA
TAVOLA ROTONDA" e ha individuato, quale proprio motto una frase
tratta dalle opere di F.Bacone:
“Ipsa
scientia potestas est”,
scegliendo
in S. Agostino il Santo patrono.
Art.2 -
Essa ha la propria sede presso la residenza del Presidente pro-tempore, di anno
in anno sociale designato, è dotata di un Sito web (www. latavolarotonda. org)
istituito allo scopo di acquisire quanta maggiore visibilità possibile sia nei
riguardi del mondo esterno in generale, sia nei confronti della società civile
con interessi collegabili.
Art.3 - L'associazione
è costituita a tempo indeterminato, non persegue fini di lucro ed ha lo scopo
di :
·
individuare, studiare ed elaborare proposte per un miglioramento
dell'assetto economico, sociale e culturale della comunità territoriale locale,
operando nell'assoluto rispetto delle tradizioni di civiltà e d'unità
nazionale, nella coerenza con i valori di libertà della persona e di solidarietà
generale;
·
offrire liberamente, i contributi predetti alle comunità, ai circoli,
alle associazioni ed a chiunque dia garanzia di volerne fare un uso corretto e
rispettoso dei principi generali acquisiti; promuovere iniziative sociali
d'intervento volte a soddisfare, almeno in parte, le esigenze principali dei più
deboli e bisognosi, e che non offendano in alcun modo la dignità dei soggetti;
·
esaltare il valore della Famiglia, quale nucleo fondante dello Stato e
della società nel suo insieme per uno sviluppo equilibrato ed armonico quanto
più diffuso possibile;
·
riscoprire i grandi valori fra i quali quello della solidarietà che,
quindi, avrà risalto principalmente in ambito associativo.
Con
questi fini, l'associazione intende impegnarsi nell'organizzazione di seminari,
incontri, dibattiti e qualunque altra iniziativa tendente al perseguimento dei
propri obbiettivi.
A
ciò consegue la promozione di scambi a livello culturale con altre associazioni
od enti aventi oggetti analoghi ai propri, stabilendo con gli stessi tutti quei
rapporti che siano ritenuti opportuni e convenienti per il raggiungimento degli
scopi sociali.
Ai
propri aderenti l’associazione richiede una linea di condotta basata sulla
onestà personale concreta e spirituale, sulla lealtà reciproca e sul rispetto
dell’individuo e dei beni comuni.
Art.4 -
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :
o
quote associative
corrisposte da parte degli associati, l'ammontare delle quali, con relative
modalità e scadenze, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
o
eventuali donazioni,
erogazioni o lasciti pervenuti a titolo di liberalità;
o
contributi elargiti da
parte d'Enti pubblici o privati;
o
da ogni altra somma che,
a qualunque titolo, sia versata all'Associazione, nel rispetto delle
disposizioni sui finanziamenti riferibili ad analoghi sodalizi;
o
beni mobili o immobili
acquistati con l'impegno delle entità patrimoniali di cui ai precedenti
commi.
SOCI
Art.5 -
L'Associazione si sviluppa con la partecipazione dei Soci entrati nel sodalizio
a titolo di :
a)
soci fondatori;
b)
soci ordinari;
c)
soci onorari.
I
Soci fondatori sono coloro che
hanno dato impulso all'associazione stessa e sono elencati nell'allegato Atto
Costitutivo quale base del presente Statuto.
I
Soci ordinari sono tutti
coloro che condividendo ed accettando le finalità, ed i contenuti dello
statuto, presentano domanda d'iscrizione all'Associazione ottenendo il parere
favorevole del Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'ammissione a
maggioranza assoluta dei propri componenti.
Possono
essere associate le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le
associazioni che ne facciano richiesta, posto che possiedano affinità ideali,
culturali e programmatiche collegabili a quelle dell'associazione.
I
Soci onorari sono coloro che
hanno ricevuto benemerenze particolari sotto i più molteplici aspetti ed
in ogni ambito della civiltà, nei confronti dei quali l'Assemblea
dell'Associazione, a maggioranza dei suoi componenti, potrebbe conferire
il riconoscimento.
Gli
associati ad honorem non presenti ad assemblee, né di persona né per delega,
le assenze dei quali sono agevolmente riconducibili a motivi dovuti
all’impegno delle loro prestigiose condizioni professionali, modificano il
numero degli associati aventi diritto di partecipazione alle adunanze con il
preciso scopo di controllare più agevolmente il quorum necessario al
raggiungimento del numero legale per la validità d’assemblea.
Art.6 -
Tutti coloro che vengono accolti nel sodalizio sono tenuti a versare la loro
prima quota di iscrizione secondo quanto stabilito dal precedente art.4 comma 1.
Tutti
gli associati hanno parità di diritti e doveri.
Art.7
- La
qualifica di associato termina :
a)
per atto volontario di recesso; l'associato è tenuto a darne
comunicazione, pur senza indicazione dei motivi riguardanti la decisione
assunta, informando per iscritto il Consiglio Direttivo che provvederà
tempestivamente a farlo cancellare, a cura del Segretario, dall'elenco del
sodalizio.
b)
per provvedimento di esclusione; il Consiglio Direttivo, in seduta
straordinaria, con il solo argomento all'ordine del giorno, convocherà il
Collegio dei Probiviri(art.8 lettera D) e art.22) al quale verranno esposti e
documentati gli elementi con i quali si renderà inderogabile il provvedimento
di esclusione dell'associato incorso in gravi violazioni dello statuto e/o che
abbia commesso atti, azioni o tenuto comportamenti riprovati dal comune sentire
o/e sanzionati sia penalmente che civilmente con sentenza definitiva.
In
casi di particolare gravità ed in attesa di detta sentenza definitiva si potrà
dare luogo a provvedimento sospensivo di carattere temporaneo a carico
dell'associato in questione.
Il
provvedimento di esclusione viene sancito dal Collegio dei Probiviri con voto
all'unanimità o a maggioranza, in modo palese, così che il Consiglio Direttivo
possa prendere contestualmente atto e deliberare l'esclusione dell'associato
colpito dalla sanzione che, in tal modo, diviene irrevocabile.
Tuttavia,
con lo scopo di salvaguardare il principio generale della presunzione
d’innocenza e prima di dare corso al disposto indicato dalla presente lettera
b) e commi sin qui precedenti, il Consiglio Direttivo dovrà contenersi secondo
quanto di seguito specificato.
Il
Presidente del Collegio dei Probiviri o componente del Consiglio Direttivo
con incarico affidato per il caso concreto, si attiverà per promuovere un
incontro con l'associato passibile della sanzione in ipotesi.
Nell’occasione
dovranno essere richiesti all’associato, disponibile all’incontro, i
chiarimenti ritenuti opportuni dall’interlocutore al fine di ottenere ogni
elemento necessario alla valutazione delle circostanze per le quali potrebbe
diventare insussistente la sanzione della esclusione.
Ne
consegue che il Consiglio Direttivo, al fine di sgombrare l’ambito interno al
sodalizio da voci false o notizie risultate irrilevanti o/e prive di fondamento,
dovrà essere convocato per prendere atto di quanto verrà riferito a
norma dei due commi precedenti, verbalizzandone l’esito favorevole
all’associato.
Di
converso, l’ammissione di colpa, che l’associato pronunciasse nel corso del
colloquio, provocherà l’obbligo di convocazione del Consiglio Direttivo per
il recepimento della dichiarazione di colpevolezza ed il conseguente
provvedimento di esclusione dell’iscritto al sodalizio.
Analogo
provvedimento scaturirà nel caso l’iscritto rifiuti di accettare l’incontro
suggeritogli.
Qualora,
in un secondo momento e con elementi del tutto inequivocabili, risultasse che
l’iscritto aveva mentito all’associazione, il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Probiviri prenderanno atto di questo ulteriore comportamento
negativo e ne sanzioneranno il fatto con l’esclusione dell’associato vista
la normativa vigente in merito.
Il
provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato con lettera
raccomandata firmata dal Presidente dell'Associazione non oltre sette
giorni a far tempo dalla riunione collegiale del Direttivo e dei Probiviri.
La
comunicazione di cui al comma precedente deve contenere sommario processo
verbale della decisione presa, che non è assolutamente impugnabile davanti ad
alcun foro, arbitro od ordine con facoltà e/o prerogative dirimenti qualunque
ne sia la ragione giuridica.
Potranno
altresì venire esclusi anche coloro che non provvederanno, entro i termini
fissati, al versamento della quota associativa annuale.
Coloro
che hanno perso la condizione di associato nei casi contemplati nei commi
precedenti, non potranno pretendere la restituzione delle quote versate ne
avranno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
ORGANISMI
Art.8- Gli
organismi dell'Associazione sono :
a)
l'Assemblea;
b)
il Consiglio Direttivo;
c)
il Comitato di Presidenza;
d)
il Collegio dei Probiviri;
e)
la Consulta tecnico scientifica.
Nessuna
carica associativa come sopra indicata darà diritto a compensi o
retribuzioni; possono essere riconosciuti e liquidati eventuali rimborsi spese,
documentate formalmente e preventivamente approvate dal parte del
Consiglio Direttivo.
L’ASSEMBLEA
Art.9 -
L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti gli associati.
Ognuno
di essi ha diritto di presenziare, intervenire e votare, quando richiesto, a
condizione che sia in regola con il versamento della quota associativa annuale.
In
caso di voto nessuno potrà essere portatore di oltre due deleghe rilasciate da
quegli associati non presenti all'Assemblea per qualunque loro impedimento.
Art.10 - L'Assemblea
è convocata dal Presidente del Comitato di Presidenza o/e del Consiglio
Direttivo in qualunque circostanza ritenuta necessaria ed almeno una volta
l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo circa l'attività svolta
dall'associazione nel corso dei dodici mesi precedenti.
L'Assemblea
deve essere inoltre convocata secondo quanto stabilito nel comma precedente,
qualora ne sia stata fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo
degli associati o dalla metà del Consiglio Direttivo.
La
convocazione dell'Assemblea avviene mediante spedizione di lettera semplice,
inviata con dieci giorni di anticipo almeno rispetto alla data stabilita per la
riunione, alla residenza di ogni associato.
L'avviso
di convocazione, firmato dal Presidente del Comitato di Presidenza, dovrà
indicare data, luogo ed ora in cui si terrà la riunione, con esplicita
elencazione dell'ordine del giorno sul quale voterà l'Assemblea.
Art.11 -
L'Assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto consuntivo sia
patrimoniale che associativo, sul bilancio preventivo sia economico che
programmatico, sugli indirizzi generali concernenti l'attività del sodalizio,
sulla elezione del Consiglio Direttivo, su eventuali modifiche all'Atto
costitutivo e allo statuto e su ogni altra materia ad esso inerente, nell'ambito
delle normative vigenti sull'associazionismo in genere.
I
bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, dovranno essere depositati a cura
del Comitato di Presidenza, presso la sede sociale, non meno di sette giorni
prima della riunione dell'Assemblea, con lo scopo di consentire ad ogni
associato di prendere tempestiva visione, anche per la opportunità di eventuali
osservazioni da proporre.
Art.12 - L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Comitato di Presidenza o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
In
assenza di entrambi presiederà un associato designato dall'Assemblea stessa;
svolgerà le proprie funzioni nella veste di Segretario il Segretario del
Comitato di Presidenza o, in sua assenza, un associato incaricato
dall'Assemblea.
Art.13 - L'Assemblea
delibera con voto espresso almeno dalla metà degli intervenuti, anche per
delega, secondo il dettato del precedente art.9 comma 3°.
Le
Assemblee convocate per deliberare su modifiche del presente statuto o sullo
scioglimento dell'Associazione, sono valide solamente se avverranno alla
presenza di almeno la metà più uno degli associati ed ogni delibera potrà
essere presa con la maggioranza semplice degli intervenuti, anche a tenore del
primo comma di quest'articolo.
Sia
in questa fattispecie, sia in qualunque altra venga fatto ricorso ad una
decisione per una qualsiasi opzione da prendere a maggioranza e questa non
sia stata raggiunta per una parità di voti espressi, diviene determinante il
voto del Presidente del Comitato di Presidenza.
Dello
svolgimento di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere
redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato di Presidenza
e dal Segretario.
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.14 - L'Associazione,
visto l'art.8 lettere B e C, è amministrata da un Consiglio Direttivo formato
da dodici componenti, quattro dei quali con il ruolo di Comitato di Presidenza,
tutti eletti con specifici mandati.
Qualora
fra gli associati vi sia persona qualificata professionalmente come giornalista
od iscritto all’albo dei pubblicisti, entrerà di diritto nel Consiglio
Direttivo con il ruolo di addetto stampa, senza che ne muti l’entità fissata
nel comma precedente.
Nel
caso fra gli aderenti all’Associazione non vi siano iscritti con la qualifica
predetta, il Consigliere con incarico di addetto stampa verrà scelto dal
Consiglio Direttivo, se del caso, fra uno dei Consiglieri eletti.
In
ipotesi che fra gli aderenti al sodalizio vi siano due(o più)associati con la
qualifica professionale di cui al precedente comma secondo, il Consiglio
Direttivo disporrà con ballottaggio per la nomina dell’addetto stampa.
Il
Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza durano in carica dal gennaio al
dicembre di ogni biennio sociale.
Il
rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto stabilito dai seguenti art. 16 e
24, dovrà, di norma, avere luogo entro la seconda decade di gennaio, con una
tolleranza massima di due settimane, sempre che per precisi motivi organizzativi
detto rinnovo avvenga non oltre la metà del mese di febbraio dei relativi anni
solari.
Art.15 - In
caso di dimissioni di uno dei Consiglieri o di perdita da parte di uno di loro
dello status di associato, a norma del precedente art.7, si provvederà alla
sostituzione con il conferimento della carica al primo non eletto nella
precedente consultazione per il rinnovo delle cariche.
Art.16
– L‘Assemblea del sodalizio procede, ogni dodici mesi,
sull‘indicazione del precedente art.14 e tenendo presente in
linea di principio l‘impostazione di compiere un ricambio nelle cariche
sociali,alla elezione di un Consiglio Direttivo con i criteri prescritti dal
successivo art.24 e dal quale risulterà la composizione di esso.
E’consentito,
per motivi di opportunità e/o di adeguatezza, mantenere (sempre per il tramite
di elezione formale) alcune cariche
sociali anche per i dodici mesi successivi al primo conferimento, cui potrà
fare seguito un ulteriore (terzo)
mandato non più immediatamente rinnovabile.
Al
Consiglio Direttivo, attraverso il conferimento dei ruoli con i quali si
struttura, è affidato l’espletamento di quanto previsto dal presente statuto
e dalla normativa di legge in ambito associazionistico.
Art.17 – Il
Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni tre mesi oppure ogni qual volta
il Presidente lo ritenga necessario e quando venga richiesta l'applicazione del
precedente art.10 comma 2°: la convocazione avrà luogo giusto lo stesso
articolo comma 3°riguardante convocazione analoga dell’Assemblea
La
riunione sarà valida solamente se interverrà la metà più uno dei
Consiglieri, anche rappresentati per delega scritta, conferita ad uno dei
presenti, purché nella qualità di avente diritto.
Le
deliberazioni saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti espressi e
con il criterio relativo al precedente art.13 comma 3°; di ogni argomento
trattato sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art.18 – Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri e senza limitazioni, per
quanto attiene alla migliore amministrazione ordinaria quanto straordinaria
dell’associazione, seguendo in linea generale, ma non tassativa, i seguenti
punti:
COMITATO
DI PRESIDENZA
IL PRESIDENTE – IL
VICEPRESIDENTE
Art.19 – Il
Presidente del Comitato di Presidenza, ed in caso di suo impedimento il
Vicepresidente, ha la rappresentanza dell’associazione in confronto dei terzi
ed in giudizio.
Il
Presidente del Comitato di Presidenza presiede le riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo, curando l’esecuzione delle deliberazioni adottate dai
predetti organismi.
Al
Presidente del Comitato di Presidenza sono attribuiti poteri per il compimento
degli atti di ordinaria amministrazione ma, nel caso di urgenza, egli può anche
compiere atti di straordinaria amministrazione che siano indifferibili, e sempre
da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione da indire
quanto più tempestivamente possibile a seguito dell’accadimento
straordinario.
In
caso d’impedimento o di assenza del Presidente o del Vicepresidente del
Comitato di Presidenza, le relative attribuzioni saranno esercitate dal
componente più anziano del Consiglio Direttivo.
IL
SEGRETARIO
Art.20 -
Il Segretario del Comitato di Presidenza è incaricato di redigere i verbali
delle riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di conservare i
registri dei verbali stessi.
Si
occupa della corrispondenza in arrivo ed in partenza e, su incarico del
Presidente del Comitato di Presidenza, può firmarla.
Tiene
aggiornato, in apposito registro, l’elenco degli associati ai quali avrà
consegnato la tessera d’iscrizione stampata sullo schema del prototipo
contenuto in Internet nel sito dell’associazione.
La
consegna della tessera d’iscrizione avverrà in seguito all’accoglimento
della domanda di adesione al sodalizio presentata dall’aspirante nei tempi e
nei modi stabiliti dal Direttivo.
La
modalità consiste nella compilazione di modulo, esistente dall’origine
dell’associazione, e lo stampato dovrà pervenire al Direttivo entro il mese
di settembre di ogni anno, al fine di consentire la delibera dell’iscrizione
di ogni nuovo associato nel sodalizio, così che, almeno due mesi prima della
chiusura di ogni anno sociale, siano formalizzate le nuove adesioni.
Assieme
alla tessera, di cui al comma terzo di questo articolo, firmata dal Presidente e
dal Segretario in carica nell’anno sociale di riferimento per l’ingresso del
nuovo iscritto, dovrà tassativamente venire ad esso consegnata copia del
presente statuto.
E’
incaricato, in caso di evenienze riguardanti l’attività del sodalizio che
siano e/o siano state da porre a conoscenza di chiunque possa essere a ciò
interessato per avervi partecipato o per parteciparvi, di curarne la
divulgazione in genere, anche attraverso i mass-media, in collaborazione con
l’addetto stampa.
IL
TESORIERE
Art.21-
Il Tesoriere ha il compito d’incassare le quote associative, i contributi, i
rimborsi, i compensi ed ogni somma spettante all’associazione.
Limitatamente allo sviluppo di tale ruolo, rappresenta l’associazione nei
confronti dei terzi e può rilasciare quietanze.
Cura
la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo seguendo, al
riguardo, le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato
di Presidenza.
Cura
la contabilità dell’associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e
delle norme regolamentari e legislative in vigore, inerenti l’ambito
associazionistico.
Tiene
inoltre il registro di cassa, con la dovuta cura, provvedendo di concerto con il
Segretario, alla redazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi.
E’
responsabile della gestione di somme appartenenti all’associazione, da lui
riscosse ed affidategli.
E’
tenuto a presentare i rendiconti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o dal
Presidente del Comitato di Presidenza.
Da
ultimo, il Tesoriere può sottoscrivere, in rappresentanza dell’associazione,
mandati di pagamento ed assegni il cui importo non ecceda i duecentocinquanta
Euro: per importi superiori sarà necessaria la firma del Presidente del
Comitato di Presidenza.
IL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.22 -
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti, scelti dal Direttivo con
scrutinio palese a titolo di rilevante fiducia e stima, fra gli associati che
siano riconosciuti di preparazione culturale adeguata, di equanimità ed
equilibrio nell’approccio all’incarico loro conferito.
Il
Collegio dei Probiviri può essere nominato, in tutto, od in
parte se del caso, dal Consiglio Direttivo alla prima riunione seguente al
rinnovo delle cariche sociali, di cui ai precedenti artt.14-16 ed al successivo
art.24.
Della
nomina, quale componente del Collegio, verrà inviata tempestiva comunicazione
scritta firmata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di modo che i
prescelti, dopo aver accettato l’incarico, possano essere attivati o/e
convocati a tenore delle disposizioni contenute nel presente statuto ad
essi ascrivibili.
Il
Collegio dei Probiviri agisce, quindi, su impulso del Consiglio Direttivo ed in
collaborazione con esso per gli effetti della lettera b) di cui al precedente
art.7, può essere invitato alle riunioni sia ordinarie che straordinarie del
Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere parere consultivo
su argomenti con attinenza generica e di massima riguardanti la vita e
l’attività dell’associazione.
Al
Collegio è demandato l’incarico di “Giunta Elettorale” a norma del
seguente articolo 24.
LA
CONSULTA TECNICO SCIENTIFICA
Art.23 – I
Consulenti Tecnico Scientifici sono reperiti dal Consiglio Direttivo tanto fra i
componenti dell’Associazione quanto nel contesto della società civile in
senso ampio, per lo studio, l’elaborazione, l’individuazione dei migliori
suggerimenti nell’ambito degli specifici progetti ed analisi di problematiche
sociali, economiche e culturali, genericamente intese, da sottoporre alla
disamina dell’organismo committente.
ELEZIONI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO E PER LA SUA COMPOSIZIONE
Art.24 – Vista
la disposizione del precedente art. 16 che stabilisce la norma di massima per
eleggere il Consiglio Direttivo si prescrivono i meccanismi attuativi secondo le
determinazioni statutarie di seguito indicate.
La
convocazione di assemblea per eleggere il consiglio direttivo, avverrà su
impulso del Presidente uscente che stabilirà la data per l’incombenza con
almeno tre settimane di anticipo, avuto riguardo per le indicazioni emerse
soprattutto nell’ultima riunione del Direttivo in chiusura dell’anno
sociale, volta in preparazione organizzativa per i futuri adempimenti
associativi, sulla scorta delle candidature proposte anche in cooptazione per il
rinnovo dell’organismo rappresentativo del sodalizio.
Le
tre settimane di anticipo, di cui al comma precedente, si renderanno
indispensabili per consentire, in uno con l’avviso di convocazione
dell’assemblea, l’invio di modulo idoneo alla dichiarazione di candidatura
con il quale ogni associato ha facoltà di proporsi all’elezione del Direttivo
e che, per l’efficacia formale, dovrà pervenire compilato in ogni sua parte
al comitato di Presidenza non piu’ tardi del decimo giorno precedente la data
convenuta, secondo lo strumento piu’ conveniente ad ognuno.
Visto
quanto precede, il Presidente uscente predisporrà, con la massima tempestività
possibile, per la stesura di una scheda elettorale che, comprendendo le
candidature in cooptazione (comma 2) e quelle derivanti dai moduli che i singoli
associati avessero restituito, in tal modo formalizzando la proposta di
conseguire la nomina nel Direttivo da eleggersi (comma 3) riporti l’elenco
delle candidature in ordine alle quattro cariche relative al comitato di
presidenza ed agli otto incarichi di consigliere, per ognuna facendo precedere
un ordinale allo scopo di favorire l’individuazione delle candidature stesse
nonché per facilitare le operazioni di scrutinio da riportare su apposite
tabelle ove trascrivere i suffragi attribuiti a ciascun candidato.
Nel
giorno dell’elezione il Presidente uscente, coadiuvato dal Segretario,
accerterà la validità dell’Assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 9
comma 2 ed art.13 comma 1, disponendo per l’insediamento della “giunta
elettorale” rappresentata dal collegio dei probiviri eventualmente integrata
da un associato scelto dal Presidente di detto collegio in assenza di uno dei
suoi componenti e con la collaborazione, sotto l’aspetto esecutivo, del
segretario del Consiglio direttivo uscente.
Compito
preliminare della “giunta elettorale” sarà quello di consegnare la scheda
di votazione ad ogni associato presente, anche per delega, con diritto di voto.
Gli
elettori potranno esprimere al massimo dodici preferenze complessive, anche nel
caso che le candidature siano di numero superiore alla entità collegiale
stabilita, procedendo a loro scelta:
a)
per indicazione, apponendo con la penna un segno (barra,croce o
quant’altro comprensibile) sul numero d’ordine che, sulla scheda, precede
ogni candidato;
b)
per sostituzione, cancellando con un tratto di penna il cognome del
candidato nei confronti del quale si nega la preferenza e, sulla stessa riga,
scrivendo di proprio pugno un diverso nominativo che l’elettore vedrebbe
meglio scelto a quell’incarico;
c)
per esclusione apponendo un tratto di penna tale da evidenziare la
cancellazione del nominativo di quel candidato al quale si nega la preferenza;
Ogni
preferenza espressa, superiore alle dodici consentite, comporterà la nullità
della scheda, mentre la mancanza di qualunque segno su nessuno dei predetti
ordinali, significherà voto complessivamente non espresso.
Le
preferenze conseguite dai singoli candidati pari o inferiori a tre vanno intesi
come voti dispersi.
Trascorso
un periodo ragionevole per consentire le scelte di voto da parte degli aventi
diritto, il Presidente della “giunta elettorale”, accertato che ognuno abbia
consegnato la propria scheda (o le schede se munito di deleghe con i limiti
stabiliti dall’art.9 comma 3) dichiarerà chiuse le operazioni elettorali
dando inizio al conseguente scrutinio e quindi, osservando le disposizioni
contenute nei precedenti commi da cinque a nove, sarà possibile far seguire
contestualmente la comunicazione, da parte della “giunta elettorale” stessa,
dei risultati dello spoglio e della proclamazione degli eletti al consiglio
direttivo, considerando che in caso di parità dei suffragi conseguiti risulterà
eletto il piu’ giovane dei candidati giunti al ballottaggio per un determinato
incarico.
Qualora
l’esito della votazione non abbia consentito il raggiungimento del numero
collegiale atto a comporre il consiglio direttivo, sia per insufficienza di
candidature presenti nella scheda elettorale, neppure integrate in corso di
votazione da parte degli elettori, sia per carenza di voti validi, la
consultazione tenutasi dovrà essere considerata inefficace ad ogni effetto
senza deroga di sorta, percio’ il Presidente del consiglio direttivo uscito
dalla precedente annualità senza subentro di nuova struttura esecutiva e
rappresentativa, sarà tenuto ad assumere la funzione di “Commissario ad acta”
per un periodo massimo di quattro mesi al termine dei quali, se non vi saranno
fatti nuovi (quale ulteriore richiesta di convocazione dell’assemblea, visto
l’art.10 comma 2, nell’ipotesi della individuazione di possibili conclusioni
consentite) l’attività svolta dovrà concludersi con l’ avvio della
procedura di scioglimento del sodalizio, applicate le norme del seguente art.25.
SCIOGLIMENTO
Art.25 – L’Associazione
viene sciolta con delibera presa dall’Assemblea in forza di una maggioranza
(deleghe comprese) pari ad almeno due terzi dei partecipanti al sodalizio.
Con
la stessa delibera l’Assemblea nominerà anche due o più associati che
svolgeranno, a tenore delle disposizioni vigenti, funzione di liquidatori.
Qualora,
terminate le operazioni di liquidazione, si evidenziasse un residuo attivo,
questo sarà devoluto, a cura dei liquidatori ed a loro insindacabile giudizio,
in favore di Enti, od Associazioni aventi oggetto affine a quello
dell’Associazione sciolta.
E’
in ogni caso esclusa qualsiasi forma di ripartizione del residuo attivo fra gli
associati.
Art.26
– Per
quanto non oggetto di espressa regolamentazione, ma non contemplata nel presente
statuto o nel regolamento interno del sodalizio, si fa esplicito rinvio alle
norme in tema di associazionismo contenute nel Codice Civile o/e in specifiche
disposizioni legislative in materia.
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LO
STATUTO MODIFICATO PER LA QUINTA VOLTA DALLA STESURA ORIGINALE, OCCUPA NOVE
FACCIATE OLTRE AD UNA DECIMA IN PARTE, COMPRESA LA PRESENTE, SULLE QUALI E’ STATO TRASCRITTO QUESTO TESTO COMPOSTO DA 26
ARTICOLI, COSI’ COME APROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SODALIZIO
INDETTA PER L’INCOMBENZA IL 13 DICEMBRE 2008.
I
sottoscritti, partecipanti all’Associazione culturale “LA TAVOLA ROTONDA”
e quali votanti anche per deleghe, hanno approvato la quinta modifica dello
statuto (a partire dal documento di fondazione del sodalizio) formalizzata
nell’assemblea straordinaria indetta per la circostanza del 13 dicembre 2008.